Art. 1
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 31 mag 1955
È istituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari».
Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.
È considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.
Sono a suo carico le spese di amministrazione.
Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
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