Art. 8
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi già pensionati di cui all'.
Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.
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