Art. 14
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sarà della Cassa pagato agli eredi del defunto, colle norme di successione stabilite dal Codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.
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