Art. 17

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
L'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennità pari a quattro volte i proventi del suo ultima anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevata dal fondo di riserva.
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LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754 (Art. 17 Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo