Art. 19

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa. Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.
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