Art. 20

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro inscrizione alla Cassa di previdenza. Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.
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