Art. 16

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Gli eredi legittimi o legatari a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.
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