Art. 12

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all' non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva. Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facoltà concessagli dall'art. 13 convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.
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