Art. 9
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o più anni di servizio.
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