Art. 11

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio. In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente: Colla tabella annessa alla presente legge, l'Amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, al quale, applicando la liquidazione di cui all', procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'. La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva. Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all', gli sarà applicata questa liquidazione.
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