Art. 28

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi. Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli , e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.
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