Art. 30

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento per la sua esecuzione. La presente legge andrà in vigore il l° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1907. VITTORIO EMANUELE. Orlando. Carcano. Visto: Il guardasigilli: Orlando.
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