Art. 10

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale. Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero. Rimangono però invariate le disposizioni di cui al menzionato della legge 20 luglio 1891, n. 498.
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