Art. 11
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 24 gen 1924
Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:
a) uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;
b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;
c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;
d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.
Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.
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