Art. 6

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.
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