Art. 12

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Gli assegni vitalizi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla direzione generale delle privative nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario. Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.
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