Art. 18

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata. Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato. Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.
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