Art. 22
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 1 gen 1907
Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'.
Essi non potranno però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente verrà tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'.
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