Art. 20

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Il fondo di previdenza è unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto. Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari. Il fondo è amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del rettore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'è detto all'. Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'.
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