Art. 16
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 15 ago 1928
La gestione della Cassa sovvenzioni è affidata alla Direzione generale delle privative.
Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
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