Art. 16

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 15 ago 1928
La gestione della Cassa sovvenzioni è affidata alla Direzione generale delle privative. Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa. Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo