Art. 13
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 19 feb 1925
Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi:
a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici:
b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole postuma;
c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.
Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:
d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità liquidata per una volta tanto dalla Corte dei conti;
e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa;
f) le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di età
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