Art. 19

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 29 mar 1923
Al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al «Consorzio toscano», di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, è sostituito un «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», al quale vengono trasferite, con le modalità da fissarsi nel regolamento, tutte le attività e passività dei due enti soppressi. Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento. Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.
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