Art. 21

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne. Col detto regolamento sarà pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che: a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all' e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del Monte vedovile o del Consorzio toscano; b) il periodo di ascrizione all'uno o all'altro di tali Istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.
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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623#art-21

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