Art. 15

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 24 gen 1924
Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni. Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.
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