Art. 4

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 29 mar 1923
L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze. Tale commissione è presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformità delle norme da stabilirsi nel regolamento.
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