Art. 5

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianità, ai commessi di carriera della provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo. Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione può provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
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