Art. 1
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 1 gen 1907
La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori.
In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione è affidata a reggenti.
Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.
Storico versioni
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