Art. 3
LEGGE 22 luglio 1906, n. 623
In vigore dal 26 nov 1921
In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti.
I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti.
Al cessare di una gestione così conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1906-07-22;623#art-3