Art. 3

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 26 nov 1921
In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti. I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti. Al cessare di una gestione così conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio .
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