Art. 7

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

In vigore dal 1 gen 1907
L'aggio di riscossione, oltre che sulle somme versate, viene corrisposto, nella misura fissata dall' della legge 20 luglio 1891, n. 498, anche sulle somme rimborsate ai giuocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.
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