Art. 93
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:
1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell', a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell', all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (3)
Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'. (3)
Storico versioni
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