Art. 81

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell' della legge del 2 giugno 1889.(3) Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi come ponenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso. Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell' della detta legge. Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.(3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 81 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo