Art. 25

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 23 ott 1954
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell' del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all' dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. (3) (4) Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore. Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia .
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 25 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo