Art. 30

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 12 giu 1966
Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. (3) (4) Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido. Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente: a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge; b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo; c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni. Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 30 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo