Art. 35

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa. (3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 35 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo