Art. 35 · LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 35

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa. (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-35