Art. 33

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà: a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti; b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione; c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
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