Art. 31
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 16 lug 1926
Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. (3) (4)
Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. (3) (4)
Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso. (3) (4)
A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando
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In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate. (3) (4)
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