Art. 32
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:
1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; (3)
2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;
3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;
4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;
5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.
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