Art. 27
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento. (3)
Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.
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