Art. 22
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.
Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.
I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto.
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