Art. 17
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
I contravventori agli incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.
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