Art. 17

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
I contravventori agli incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato. L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 17 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo