Art. 14

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.
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