Art. 9

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti. (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo