Art. 10

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
I membri dalla congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.
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