Art. 5

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 3 apr 1928
La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti. Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563. Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso. Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati. Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, à sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate. Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione. L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti .
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