Art. 13

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato: 1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell' e da esso conosciuto, assuma lo ufficio; 2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità; ovvero ritardando volontariamente le consegne. Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.
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