Art. 11

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 16 lug 1926
Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: (3) (4) a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all', lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa; b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale; c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore; e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all' della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità. Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell' .
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