Art. 29
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, nè quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.
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