Art. 8
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.
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