Art. 8

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 8 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo