Art. 3

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
In ogni comune è instituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge. Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.
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